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Richiesta di accesso civico

L’accesso civico, regolato dal primo comma dell’art. 5 del decreto legislativo n. 33 del 4 aprile 2013, è il diritto di chiunque a richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, cui è presentata la richiesta di accesso civico, è il Direttore Stefani Silvano. La richiesta può essere formulata da chiunque, è gratuita e non deve essere motivata. Il Responsabile della Trasparenza, entro 30 giorni dalla richiesta, pubblica nel sito web istituzionale dell'A.P.S.P. il documento, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente lo trasmette al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale. Qualora quanto richiesto risulti già pubblicato, il Responsabile ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. 

L’istanza di accesso civico

L’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione alcuna. Al riguardo l’ANAC (cfr. Linee guida) ha precisato che la richiesta non deve essere generica tuttavia ma consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione del quale si chiede accesso. L’istanza di accesso deve avere ad oggetto una specifica documentazione in possesso dell'Amministrazione (indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto) e non può riguardare dati ed informazioni generiche relativi ad un complesso non individuato di atti di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza, il contenuto e finanche l’effettiva sussistenza, assumendo un sostanziale carattere di natura meramente esplorativa. 

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Pubblicato il: Giovedì, 07 Febbraio 2019 - Ultima modifica: Giovedì, 14 Febbraio 2019
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